fbpx

Cos’è un fossile?

Innanzitutto, cosa è un fossile? È ciò che rimane di una parte di un essere vivente, conservato negli strati della crosta terrestre. 
Da sempre i fossili sono oggetto di collezionismo. Ci sono due tipi di appassionati di fossili: coloro che li cercano e raccolgono in natura e coloro i quali, invece, si accontentano di acquistarli nei tanti mercatini, fiere, negozi, case d’asta, siti online, ecc.

Da qualche tempo anche le case d’asta più blasonate hanno dedicato un’asta annuale a questo genere di collezionismo, che evidentemente è sempre più richiesto.

Mi interesso di fossili da molti anni in quanto, essendo antiquario, ho la possibilità di rinvenirli nelle abitazioni dei privati che mi chiamano per perizie o vendere il proprio arredo. Non tutti gli antiquari trattano e hanno una qualche competenza in materiale fossilifero, poiché non è ritenuta una forma di arte. A mio avviso lo è, poiché il materiale fossilifero una volta ritrovato viene spesso lavorato dall’uomo, liberato da strati di terreno o di incrostazioni di varia natura.

Generalmente questo lavoro viene fatto da paleontologi esperti: da un gruppo di elementi simili a sassi sono in grado di restituire al fossile un aspetto quantomeno vicino a quello originario. Quando questo avviene, a mio avviso, si può parlare di “produzione artistica”.

LA LEGGE E I FOSSILI – BENI CULTURALI

Detenere e collezionare fossili vuol dire avere a che fare con possibili beni culturali e di conseguenza bisogna conoscere le relative normative che tutelano questa categoria di beni, in modo da non incorrere in violazioni e sanzioni.

Nel nostro Paese i Beni Culturali sono tutelati dal Decreto Urbani del 2004. Secondo questo decreto, il ritrovamento in natura di un Bene Culturale deve essere comunicato tempestivamente alle autorità competenti. Ritengo che nel caso dei fossili l’autorità competente possa essere individuata, così com’è per i Beni Archeologici, nella Sovrintendenza Locale.

Ricercare e trovare fossili non è quindi un’attività proibita ma deve essere fatta nella consapevolezza che si può essere attori di ritrovamenti importanti ai fini della ricerca scientifica e di conseguenza è un’attività che va effettuata con senso di responsabilità.

Ovviamente non tutto ciò che viene ritrovato è un bene culturale: in verità avviene estremamente di rado che tale attività culmini in ritrovamenti interessanti ai fini della ricerca scientifica. Ciò nonostante, la migliore cosa da fare in caso di ritrovamenti di reperti fossili sul territorio italiano è di avvertire la sovrintendenza locale, inviando foto e luogo del ritrovamento in modo, da una parte, di essere sicuro di non arrecare alcun danno alla ricerca scientifica. Dall’altra parte, si regolarizza il ritrovamento.

QUANDO AVVERTIRE LA SOVRINTENDENZA?

Sempre! A meno che voi non siate paleontologi esperti è molto difficile stabilire se un fossile ritrovato in un dato ambiente può essere di  interesse scientifico. La questione, in verità, è molto dibattuta, poiché il codice dei Beni Culturali tutela solo i “Beni Culturali” definiti tali in quanto di ECCEZIONALE PREGIO E RARITA’.

Tutto ciò che non è un bene culturale non è regolato dal suddetto codice. Questa definizione, chiara, si scontra però, purtroppo, con l’idea, di alcune procure e soprintendenze, che il concetto di bene culturale vada allargato a qualsiasi reperto archeologico o fossile si ritrovi nel sottosuolo italiano.

Quando il diritto di raccogliere e collezionare si scontra con la tutela del bene culturale

Il confine tra ciò che può essere considerato, quindi, di libera raccolta, commercio e scambio e ciò che va tutelato è purtroppo incerto poiché, come spesso avviene in Italia, si scontra con le diverse interpretazioni che paleontologi, carabinieri, procure, soprintendenze, magistratura, università e tutti gli attori coinvolti possono dare alla legislazione vigente. La magistratura si esprime anch’essa con voce plurivoca ma l’orientamento è quello di considerare i fossili come beni culturali solo nel caso di reperti eccezionalmente importanti.

Una sentenza del Tribunale di Benevento del Marzo 2004 si è pronunciata, con chiarezza e decisione nelle motivazioni, in questo senso: un appassionato nella raccolta di fossili, dopo aver per anni raccolto e collezionato fossili di poca importanza senza mai fare alcuna comunicazione alla soprintendenza ritrovava un fossile eccezionalmente importante. Fatta la comunicazione alla Soprintendenza di Salerno, veniva sottoposto a processo per tutti i fossili di poca importanza detenuti nella sua abitazione e non comunicati.

Pubblico di seguito lo svolgimento del processo ed i motivi del giudice di assolvere l’imputato additando i suoi accusatori (procura, carabinieri, soprintendenza) di “cieco schematismo burocratico” per aver colpevolizzato la passione di raccolta di fossili di modico valore e di modesta importanza dell’imputato.
Credo che questa sentenza sia molto importante e di seguito la pubblico integralmente:

Sentenza del Tribunale di Benevento, importante per chiarire il concetto di Bene Culturale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 21/03/2003 il Pubblico Ministero citava a giudizio [nome nascosto per privacy] per rispondere di quanto in rubrica. Dopo aver tenuto un’udienza dedicata esclusivamente alla costituzione delle parti ed all’esame di eventuali questioni preliminari, il dibattimento veniva aperto all’udienza del 20/10/2003, nella quale veniva compiute acquisizioni documentali ed escussi i testimoni [nome nascosto per privacy] e [nome nascosto per privacy] ed in quella odierna [nome nascosto per privacy]. All’esito, avendo le parti rinunziato a sentire altri testimoni pure indicati nelle liste tempestivamente depositate e ritenuti comunque esaurienti gli elementi di prova raccolti, il Tribunale dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale ed utilizzabili per la decisione tutti gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento come originariamente formato e progressivamente ampliato in udienza; le parti procedevano quindi alla discussione orale, concludendo come innanzi trascritto; la difesa chiedeva altresì la restituzione all’imputato degli oggetti elencati nel capo d’accusa. Il Giudice decideva come da dispositivo del quale veniva data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’odierno imputato ha copiosamente documentato di essere stato colui che rinveniva sulla montagna di Pietraroja l’unico dinosauro fossile scoperto in Italia, lo Scipionyx samniticus, un esemplare cucciolo risalente a circa 115 milioni di anni fa, successivamente divenuto noto anche per il pubblico no specialistico, nazionale ed internazionale, con l’appellativo di “Ciro”, a lungo esposto in una mostra ad esso espressamente dedicata nella Rocca dei Rettori del capoluogo sannita.

La scoperta avveniva nel 1980, ma per diversi anni lo stesso [nome nascosto per privacy] non si rendeva conto della sua importanza, continuando a conservare il fossile nella sua collezione privata; soltanto nel 1993 lo faceva vedere al professor [nome nascosto per privacy], coordinatore della sezione di paleontologia degli invertebrati presso il Museo di storia naturale d Milano, successivamente divenuto direttore della campagna di scavi a Pietraroja e coordinatore del gruppo di ricercatori sul dinosauro; sentito come testimone in dibattimento, il professore ha così descritto la sua prima reazione: “…mi prese quasi un accidente perché riconobbi, immediatamente, in quel pezzo il primo dinosauro italiano e allora era, anche dal punto di vista scientifico ,un ritrovamento notevolissimo, perché si riteneva, geologi e paleontologi ritenevano che in Italia non potessero essere vissuti dinosauri…”

Successivamente il [nome nascosto per privacy] consegnava il fossile alla Soprintendenza Archeologica di Napoli, erroneamente ritenendola competente, mentre invece il territorio di ritrovamento rientra nell’ambino della Soprintendenza di Salerno. A partire poi dal 1998, la scoperta veniva adeguatamente valorizzata e pubblicizzata, benché il ruolo del [nome nascosto per privacy] non venisse – almeno inizialmente – messo in luce.

In “compenso”, in data 3 febbraio 1999 egli veniva sottoposto a perquisizione domiciliare, con conseguente sequestro di altri fossili che egli deteneva nella propria abitazione. Senza qui scendere nel dettaglio delle successive vicende procedimentali, basti dire che soltanto in relazione ai nove reperti elencati in imputazione – rinvenuti in Pietraroja e, nelle more dissequestrati e consegnati alla Soprintendenza salernitana – veniva infine esercitata nei suoi confronti azione pensale come in rubrica.

Già da queste premesse emerge come – a tutto concedere alla tesi accusatoria – la condotta addebitata all’imputato andrebbe collocata cronologicamente intorno al 1980, in quanto contestualmente al rinvenimento di “Ciro” egli avrebbe raccolto anche le schegge ed i frammenti oggetto di imputazione; peraltro, in tal senso sono state raccolte esplicite testimonianze di congiunti dell’imputato (la moglie [nome nascosto per privacy] ed il figlio [nome nascosto per privacy]) e del vicino di casa [nome nascosto per privacy], i quali hanno concordemente affermato che il [nome nascosto per privacy] soltanto in tale periodo ha frequentato Pietraroja, in quanto impegnato per lavoro ad Avellino.

Pertanto, il reato eventualmente sussistente sarebbe da considerarsi estinto per effetto dell’amnistia concessa con D.P.R. 18/12/1981, n. 744; altri eventi estintivi (i successivi provvedimenti di clemenza di cui ai decreti presidenziali n. 865/86 e n. 75/90, nonché la prescrizione) sarebbero intervenuti in epoca posteriore e ciascuno di essi sarebbe da solo sufficiente a precludere l’affermazione della penale responsabilità.

Né, ad avviso di questo Giudicante, la contestazione mossa in fatto al [nome nascosto per privacy] ne consente la riqualificazione giuridica in relazione agli artt. 87, comma 1, e 124, lett. B), d. lgs. 29/10/1999, n. 490; infatti, fra la ascritta condotta di impossessamento e quella (oggetto delle disposizioni da ultimo citate) di omessa denuncia di ritrovamento fortuito vi è differenza ontologia e sostanziale, con conseguente configurabilità di concorso formale, peraltro nella specie non ravvisato dal titolare dell’azione penale. 

Comunque, anche qualora si volesse diversamente opinare e pur rivestendo tale contravvenzione natura di reato omissivo permanente, la permanenza stessa è interrotta dall’accertamento della violazione, avvenuta nella specie non oltre la data del sequestro (3/2/99), dalla quale è iniziato a decorrere il termine di prescrizione (cfr. Cass. Pen., sez. III, 28.11.1996/12.2.1997, n. 1214, [nome nascosto per privacy], RV 207070); essa, pertanto, è maturata non più tardi del 3 agosto 2003, in relazione alla durata massima ex artt. 157 n. 5 e 160, comma 3, c.p.

Ma, alla stregua dell’espletata istruttoria, sono emersi elementi che impongono l’assoluzione dell’imputato con formula piena.

Unico teste escusso in dibattimento ad impulso del P. M. è stato il professor [nome nascosto per privacy], già componente della commissione di paleontologia presso il Ministero dei Beni Culturali, il quale interveniva nella vicenda de qua in quanto incaricato per conto della Procura di Verona (procedente all’epoca in relazione al luogo di residenza dell’imputato, coincidente con quello di detenzione degli oggetti in questione) come ausiliario del Nucleo CC per la Tutela del Patrimonio Artistico al fine dell’individuazione fra i reperti sequestrati di quelli provenienti da Pietraroja, oggetto di decreto di dissequestro e restituzione alla Soprintendenza di Salerno.

La deposizione [nome nascosto per privacy] costituisce il punto focale della vicenda processuale ed essa è da intendersi qui integralmente richiamata. Fra i punti salienti, l’attestazione che le lastrine oggetto di imputazione sono sicuramente resti di vertebrati che provengono dal suolo, quindi certamente sono proprietà dello Stato; ma anche che tali resti, pur essendo tutti di interesse paleontologico, non assurgono al particolare interesse paleontologico, cioè un pezzo che lo Stato deve assolutamente tutelare, mettendolo a disposizione degli studiosi in un museo, in una raccolta che garantisca tutte le condizioni di sicurezza… – Dunque, soltanto in casi eccezionali il Ministero ha intrapreso la procedura di dichiarazione di interesse particolarmente importante, ai sensi degli artt. 6e 7 d. lgs. N. 490/99, con conseguente passaggio allo Stato di cose che interessano la paleontologia appartenenti a privati; nella generalità dei casi, la pubblica autorità si è limitata a prendere atto dell’esistenza nella disponibilità dei privati di tali cose ed a censirle, lasciandole in quella disponibilità con vincolo di conservazione ed ostensione agli studiosi. Ma, oltre alle collezioni private (e destinate a restare tali) di qualche interesse, esistono miliardi di fossili contenuti in tutto il materiale di cava, in tutte le argille che i fiumi e la pioggia demoliscono ogni giorno; in relazione a tale materiale, soltanto in casi particolarissimi un’associazione (e non singoli esemplari) di reperti potrebbe arrivare all’eccezionale interesse paleontologico degno di dichiarazione d’interesse e relativa notifica di questa dichiarazione. Nella concreta fattispecie i pezzi di cui trattasi assolutamente non sono da sottoporre a notificazione.

Altrettanto è stato sostenuto dal professor [nome nascosto per privacy], teste indicato dalla difesa, ma – come già accennato – responsabile di una campagna di scavi su nomina della Soprintendenza salernitana, il quale ha riferito: “credo proprio che questo materiale sia da ritenersi privo di interesse ai fini di una tutela…”, per poi proseguire spiegando come frammenti del genere si trovino comunemente a Pietraroja, fino ad esser stati inglobati nel fondo stradale della via di recente costruzione, e che la loro utilità può essere tutt’al più quella di servire ad esercitazioni per l’apprendimento delle tecniche di pulizia recupero dei fossili.

In altri termini, è da ritenere che l’odierno imputato, nel conservare – insieme a quello che poi si rivelò essere “Ciro” – qualche altra lastrina raccolta a Pietraroja, non intendeva porre in esser e non aveva di fatto posto in essere una collezione di reperti di interesse particolarmente importante, con l’eccezione dello Scipionyx samniticus, la cui importanza assolutamente straordinaria è stata scoperta grazie all’imputato medesimo.

Come saggiamente osservato dal professor [nome nascosto per privacy], è stato opportuno che il possesso di altri materiali di analoga provenienza – comunque costituenti cose di interesse culturale – venisse conosciuto dagli organi ministeriali; in concreto la Soprintendenza Archeologica di Salerno ha ritenuto di doverne avere diretta disponibilità e, poichè trattasi comunque di cose appartenenti allo Stato, tale valutazione non può essere sindacata in questa sede, con conseguente rigetto dell’istanza di loro restituzione al [nome nascosto per privacy]. Tuttavia, la loro pertinenza al contesto di rinvenimento dello Scipionyx non è sufficiente a fargli assurgere ad autonoma dignità di beni tutelati.

In materia, si rinviene giurisprudenza univoca, tale da potersi ritenere consolidata, secondo la quale la mera appartenenza di una cosa alle categorie di beni elencate dalla legge non la rende di per sé oggetto di tutela, essendo invece necessario che essa presenti una nota di interesse qualificante.

Una delle più chiare, ancorchè meno recenti, pronunzie si esprime come segue: “requisito indefettibile perché la cosa sia tutelata dalla L. 1/6/1939, n. 1089, è il suo interesse (nelle varie gradazioni) per l’antichità e l’arte (artt. 1,2,3,5 legge citata); la tutela non consegue invero per la semlpice appartenenza della cosa a date categorie, cosa artistica, storica, archeologica, ecc., ma quando l’appartenenza a tali categorie sia tale, la cosa deve avere la dignità di testimonianza materiale avente valore di civiltà. L’accertamento della nota di culturabilità del bene assoggettabile alla L 1/6/1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d’antichità e d’arte deve essere compiuto dalla competente autorità amministrativa (Cass. Pen., sez III, 3.5/8.11.1985, n. 10392).

In analoghi termini la pressochè contemporanea decisione della stessa sezione emessa il 30.09.1985 e depositata in data 11.1.1986, n. 49: “non è sufficiente la semplice antiquitas perché la cosa appartenente ad antiche civiltà sia considerata di interesse archeologico e soggetta alla disciplina della legge. Tale assoggettazione, infatti, non consegue alla semplice appartenenza della cosa ad una data categoria (cosa d’antichità e d’arte, ecc.) ma alla appartenenza qualificata dall’interesse culturale”.

In epoca più prossima è stato precisato che: “in materia di tutela del patrimonio archeologico nazionale, l’art. 1 L. 1/6/1939, n. 1089, nel definire l’ambito oggettivo di applicazione della disciplina in essa dettata, non ha operato una catalogazione, cioè un’elencazione del genere delle cose da tutelare, sicchè la tutela si realizzi senza limiti per il solo fatto dell’appartenenza del reperto a un determinato genere di cose; ma ha graduato, invece, tale tutela in relazione all’interesse che le cose stesse, mobili o immobili, presentano sotto il profilo artistico, storico, archeologico o etnografico.

L’interesse che sta alla base della tutela è, infatti, variamente considerato anche nelle successive disposizioni degli artt. 2,3 e 5, nelle quali in relazione alle diverse forme di intervento si parla di interesse particolarmente importante e di eccezionale interesse artistico o storico”

Nella concreta fattispecie, è evidente che nessuna nota di “culturabilità” poteva essere attribuita alle lastrine in imputazione all’epoca del loro rinvenimento, allorchè erano alcuni dei tanti frammenti destinati al degrado ed alla distruzione fra discariche abusive e costruzioni disseminate.

Se esse hanno acquisito a posteriori un qualche interesse, lo si deve esclusivamente all’opera inconsapevole dell’imputato, il quale le raccoglieva insieme all’unico fossile italiano di dinosauro: è pertanto evidente che egli non poteva, all’epoca dei fatti, conoscere un loro valore degno di tutela, perché tale valore è divenuto sussistente soltanto a seguito dei fatti medesimi e della mero successiva considerazione nella propria reale importanza. Colpevolizzarne la passione di dilettante per aver conservato accuratamente anche reperti trascurabili è operazione che risente di cieco schematismo burocratico, oltre a risultare inconsistente sotto il profilo giuridico.

Si consenta allo scrivente di osservare che le energie stoltamente profuse nel perseguire il [nome nascosto per privacy] sarebbero state utilizzate in maniera ben più proficua se rivolte a prevenire, limitare e reprimere abusi e scempi nel sito di Pietraroja.

MIE CONCLUSIONI

È evidente, quindi, che nonostante anche il giudice abbia confermato che raccogliere fossili o qualsiasi reperto non di “particolare importanza” non è un reato, è bene, per non incorrere in problemi fare SEMPRE la comunicazione di ritrovamento alla soprintendenza locale.

Dove acquistare fossili?

Acquistare fossili nei tanti negozi on-line o mercatini e fiere può essere anch’esso rischioso ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti nel caso voi non possiate dimostrare di averli regolarmente acquistati.

Da chi e come acquistare fossili?

L’unico modo per acquistare fossili regolarmente è farlo presso negozi autorizzati per il commercio di antiquariato e beni culturali che, al momento del vostro acquisto, vi rilasceranno regolare ricevuta fiscale e fattura con la dettagliata descrizione del fossile da voi acquistato. La ricevuta fiscale è prova di provenienza lecita del fossile. Acquistare viceversa da rivenditori, non autorizzati, mercatini, fiere, vari siti etc. e da chiunque non rilasci regolare documentazione è un grosso rischio poichè in nessun modo, in caso di controlli, si può superare la presunzione che il reperto sia stato ritrovato in natura e di conseguenza si può essere accusati di furto ai danni dello Stato o ricettazione.

Acquistare fossili provenienti dal sottosuolo di
Paesi esteri

Anche in questo caso, sebbene non si possa ipotizzare un ritrovamento nel sottosuolo italiano di un fossile proveniente da un altro Paese, è bene poter dimostrare tramite ricevuta fiscale e, se acquistato all’estero, bolla doganale di importazione, la regolarità dell’acquisto e la regolarità dell’ingresso nel territorio nazionale.

HO EREDITATO UNA COLLEZIONE DI FOSSILI: A CHI POSSO VENDERE I MIEI REPERTI FOSSILI?

Antiquariato Europeo di Gianluca Scribano, con sede a Roma e uffici valutazione dislocati in molte città italiane, acquista, valuta e vende fossili. Siamo quindi interessati a comprare reperti fossili. 

Inviateci le foto di ciò che volete vendere tramite Whatsapp.

Articolo a cura di Gianluca Scribano

Pin It on Pinterest

Scroll to Top
Torna su